- Novembre 1, 2020
- Posted by: progettocanarie
- Categoria: Economics

L’evasione si configura allorquando vi è un volontario e diretto inadempimento di una pretesa tributaria già compiutamente sorta e perfezionata in base a specifiche disposizioni legislative.
In sostanza, con l’evasione fiscale i soggetti passivi si sottraggono, all’obbligo di corrispondere le imposte, violando la legge e spesso utilizzando documentazione materialmente e /o ideologicamente falsa (nel qual caso si ha non solo evasione, ma anche frode).
Nel caso dell’elusione invece è un ricorso a procedimenti leciti che consentono di non realizzare la fattispecie opponibile o di realizzarne una meno onerosa per il contribuente.
Partendo da tale concetto, il confine tra i due istituti non è però sempre ben individuabile; lo scopo infatti, è sempre lo stesso: la sottrazione al proprio obbligo di contribuzione alle spese pubbliche in ragione del principio di capacità contributiva.
Ciò che cambia è solamente il metodo di perseguimento di tale scopo illecito: diretto in caso di evasione, mediante l’occultamento dei redditi, indiretto nel caso di elusione, che si verifica quando il soggetto passivo di imposta si sottrae all’imposta stessa con la dissimulazione della propria capacità contributiva.
Si perviene, così, ad una soluzione totalmente differente, osservando come non si possa concettualmente escludere la punibilità di chi, ricorrendo ad operazioni elusive, indichi in dichiarazione, una base imponibile inferiore rispetto a quella che avrebbe indicato senza fare ricorso a meccanismi elusivi, ovvero applichi un regime fiscale di favore.
Ebbene, come già detto poc’anzi, per elusione deve intendersi il “ricorso a procedimenti leciti che consentono di non realizzare la fattispecie imponibile, o di realizzarne una meno onerosa per il contribuente”. Per conseguire tale risultato, il contribuente ricorre a diversi istituti fiscali e schemi negoziali, tutti dotati di validità giuridica.
L’elusione consiste sostanzialmente in un “abuso del diritto”, volto al perseguimento lecito di obiettivi vietati dall’ordinamento, con l’elusione infatti, non si altera la realtà, o non si altera la rappresentazione della realtà, bensì si altera la qualificazione giuridica della realtà, che è cosa ben diversa.