- Novembre 17, 2020
- Posted by: progettocanarie
- Categories: Business plans, Economics

Se siete tra i lavoratori autonomi erroneamente convinti che non viga l’obbligo di iscrizione nella Seguridad Social e al corrispondente pagamento della quota qualora gli introiti non superino il salario minimo interprofesional, sappiate che state commettendo un grave errore!
Lo statuto del lavoratore autonomo identifica il lavoratore autonomo come la persona fisica che, in modo abituale, personale e diretto, svolge un’attività economica o professionale a scopo di lucro, con o senza dipendenti a proprio carico.
Il Decreto 2530/1970 del 20 agosto, che regola il regime speciale della Seguridad Social per i lavoratori per conto proprio o autonomi, negli articoli 2 e 3, stabilisce che è obbligatoria l’iscrizione nel Régimen Especial de Autónomos (RETA) per tutti i cittadini che nel territorio spagnolo svolgono attività economiche o professionali per conto proprio, dei loro familiari se collaborano nell’attività e degli amministratori delle società spagnole.
Di fatto la normativa non esonera dall’obbligo nessun lavoratore autonomo, tuttavia lascia all’interpretazione il concetto di abitualità non disciplinando i criteri per considerare tale un’attività.
In ogni caso la maggior parte delle amministrazioni delle Regioni Autonome Spagnole, il TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) e la Inspección del Trabajo (Ispezione del Lavoro) applicano come criterio principale per determinare l’obbligo o meno di iscrizione al RETA, la norma secondo la quale non vige alcun limite di carattere economico, e presumendo abituale l’attività svolta in modo assiduo e periodico.